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LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 6-08-1997

REGIONE BASILICATA

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in

materia di difesa del territorio dal rischio sismico

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA

N. 43 del 11 agosto 1997

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto

il visto Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

Oggetto della legge

 La Regione, ai sensi dell' art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della prevenzione del rischio sismico, le seguenti modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell' art. 5 e seguenti della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei Comuni della Regione Basilicata classificati

sismici.

  La Regione stabilisce, altresì , norme per l' adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.

 

ARTICOLO 2

Denuncia dei lavori

 Il committente o il costruttore che esegue in proprio deve depositare, prima dell' inizio dei lavori, il progetto esecutivo presso le strutture tecniche regionali di Potenza, Matera, Melfi e

Lagonegro, competenti per territorio.

  Tale deposito, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all' art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo

restando l' obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla - osta, autorizzazioni o concessioni occorrenti.

  Il deposito, a richiesta dell' interessato, è  valido anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 4 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata con quanto prescritto dal citato art. 4 lettera b), della predetta Legge 1086/ 71 e di quanto previsto dall' art. 2 del DPR 22 aprile 1994 n. 425.

  Il progetto, in duplice esemplare, timbrato e firmato da un tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio professionale dal Direttore dei lavori, deve tra l' altro comprendere:

  - l' indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d' opera, di cui al successivo art. 3;

  - dichiarazione del progettista delle strutture attestante la conformità  del progetto alle norme della Legge n. 64/ 74 e dei DDMM di applicazione;

- dichiarazione del progettista delle strutture attestante l' appartenenza dell' opera ad una delle categorie previste dalle delibere regionali di attuazione della presente legge;

  - dichiarazione del progettista architettonico che il progetto è  conforme a quello presentato al Comune per il rilascio della concessione edilizia;

  - i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed in chiara sintesi i risultati ottenuti;

  - dichiarazione del geologo e/ o del geotecnico, ognuno per la parte di propria competenza, attestante la conformità  degli studi e delle

indagini geologiche effettuati alle norme vigenti in attuazione della Legge 64/ 74.

  La struttura tecnica regionale competente restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l' attestazione dell' avvenuto deposito, dandone comunicazione al Direttore dei lavori, al committente e al Sindaco nel cui territorio si dovrà  eseguire l' opera. 

 

ARTICOLO 3

Responsabilità

 La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l' esecuzione delle opere di cui all' art. 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo ove previsto, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore in corso d' opera e finale, previsto dalla presente Legge.

  L' incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

  Il Collaudatore deve essere iscritto all' Albo o Collegio professionale da almeno dieci anni e ove prescritta la nomina di un Ingegnere o Architetto, può  essere lo stesso incaricato di cui

alla Legge 1086/ 71, purchè nominato così come previsto dal precedente art. 2.

  Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore in corso d' opera e finale designato, che attesta l' accettazione dell' incarico, l' iscrizione

da almeno dieci anni all' albo professionale e l' impegno a non prendere parte alla direzione ed alla esecuzione dei lavori e ad esercitare la sola attività  di sorveglianza a controllo di cui alla presente legge.

  In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell' opera al progetto depositato.  Ogni modificazione che si volesse apportare all' opera deve essere oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all' art. 2, prima di dare inizio ai lavori di

variante.

  Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:

  a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell' inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell' attestato di deposito presso la Struttura tecnica regionale competente e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore, la custodia degli atti in cantiere può  essere

affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato;

  b) l' istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l' andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla

statica delle strutture ai fini antisismici;  le annotazioni giornaliere potranno essere effettuate da una persona incaricata dal direttore dei lavori.  Il giornale dei lavori dovrà  essere conservato a cura del direttore dei lavori fino al termine dei controlli previsti dalla presente legge.  La custodia del giornale dei lavori può  essere affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato;

  c) l' obbligo, completata la struttura dell' opera edilizia, di depositare, in duplice copia entro 60 giorni presso le strutture tecniche regionali di cui al precedente art. 2, la relazione a struttura ultimata, dandone contestuale comunicazione al committente, al collaudatore e al Comune nel cui territorio l' opera è  eseguita.

  Qualora il deposito del progetto sia stato eseguito anche ai sensi e per gli effetti della legge 5/ 11/ 1971 n. 1086, la relazione a struttura ultimata di cui innanzi coincide con la relazione a struttura ultimata di cui all' art. 6 della medesima legge.  Delle due copie della relazione, una sarà  conservata agli atti degli uffici e

l' altra, con l' attestazione dell' avvenuto deposito, sarà  restituita al direttore dei lavori che provvederà  a consegnarla al collaudatore, facendone menzione nel giornale dei lavori;

  d) l' obbligo di presentare al catasto, limitatamente agli immobili, di cui all' art. 220 del TU 27/ 7/ 1934 n. 1265, in duplice copia, la dichiarazione per l' iscrizione dell' immobile, di cui all' art. 52 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, immediatamente dopo l' ultimazione dei lavori di finitura e comunque, entro trenta giorni dalla

installazione degli infissi per le opere edilizie e/ o similari, e quando, il Direttore dei lavori in c.a. assolve anche alla direzione dei lavori complessiva dell' opera.

 

ARTICOLO 4

Controlli

 La Regione basilicata attua, a mezzo delle Strutture tecniche competenti, controlli con metodo a campione sulle opere di cui all' art. 1 della presente legge in corso d' opera e ad opera ultimata, per verificare la conformità  delle opere al progetto depositato.

  Gli esiti dei controlli saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

  Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l' osservanza delle norme tecniche di cui all' art. 29 secondo e terzo comma della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

  Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all' art. 5 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive integrazioni, sono

sostituite da quelle contemplate nella presente legge.

  La Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce le finalità , i termini e le modalità dei controlli suddetti, nonchè  i tempi, che

non dovranno comunque superare i dieci anni, entro i quali tali controlli dovranno essere compiuti, disciplinando anche i casi di revoca parziale o totale dei benefici concessi ai sensi della

Legge n. 219/ 81 e successive.

 

ARTICOLO 5

Vigilanza per l' osservanza delle norme sismiche

 L' attività  di vigilanza e controllo del collaudatore si esplica mediante accertamenti periodici, nelle fasi rilevanti dell' opera, attestati dai relativi verbali di visita e dalle firme apposte sul giornale dei lavori di cui alla lett b) del precedente articolo 3 e si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal Collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 28 della citata Legge n. 64/ 74, da trasmettersi alla Struttura tecnica regionale competente, nonchè al Sindaco.  Tale certificato di collaudo, allorchè  rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è  valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, fermo

restando l' obbligo del Direttore dei lavori di porre in essere gli adempimenti di cui all' art. 6 della suddetta legge.  Il collaudo finale, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di deposito da parte del Direttore dei lavori della relazione a struttura ultimata di cui alla lettera c) del precedente art. 3.

  Nell' ipotesi di cui al comma precedente, il collaudo statico deve essere affidato ad un Ingegnere o ad un Architetto, iscritto all' Albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell' opera.

  E' sottoposto alla procedura di cui al comma precedente anche il certificato di collaudo statico di cui al Capo 4 Tit I del DMLLPP 20

novembre 1987 e successivi.

  Fermo restando quanto previsto dall' art. 29 della L. 64/ 74, il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è  tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l' esecuzione delle opere di cui all' art. 1 sia in possesso dell' attestazione della Struttura tecnica regionale competente dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.

  La Regione effettua la vigilanza attraverso proprie strutture tecniche, con criteri e modalità  definiti con la deliberazione di cui al successivo art. 12, con particolare riferimento alle opere pubbliche sottoposte alla disciplina della presente legge.

 

ARTICOLO 6

Repressione delle violazioni

 Il collaudatore di cui all' art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, alla Struttura tecnica regionale competente, ai sensi dell' art. 21 della legge n. 64/ 74.

  L' Ingegnere Capo della Struttura Tecnica Regionale competente per territorio, provvede, ai sensi del secondo comma del citato art. 21

della Legge 64/ 74 a tutti gli adempimenti di cui all' art. 22 della summenzionata Legge 64/ 74. per la violazione dell' obbligo del deposito degli atti di cui all' art. 2 della presente legge, nonchè , per la omessa denuncia dell' art. 17 della Legge n. 64/ 74, il Sindaco trasmette il processo verbale, redatto dagli agenti o dai tecnici di cui all' ultimo comma del precedente art. 5, al Pretore ed alla Struttura tecnica regionale competente per territorio, che ordina la sospensione dei lavori, fissando nel relativo provvedimento un termine per il deposito degli atti nelle forme di cui all' art. 2 della presente legge, e per la nomina di collaudatore.

  In caso di dimissioni o di esonero del Direttore dei lavori e/ o del collaudatore o di mancata nomina nei termini assegnati, la deliberazione della Giunta Regionale di cui al successivo art. 12 dovrà  prevedere la sospensione dei lavori, i termini e le modalità  di nomina dei professionisti.

  Le funzioni e la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della Legge 64/ 74, non espressamente disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dalle Strutture tecniche regionali e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, ai sensi della predetta legge.

  Le funzioni di ingegnere Capo previste dalla Legge n. 64/ 74 sono espletate dai Dirigenti delle Strutture tecniche regionali competenti,

della relativa qualifica professionale.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni transitorie

 Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano depositato, iniziato, ultimato una costruzione, purchè  sia presentato alle strutture tecniche regionali competenti entro quattro anni il certificato di collaudo dell' opera stessa.

  Tutti i procedimenti amministrativi circa i controlli a campione avviati relativi a pratiche antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati secondo le previgenti disposizioni.

 

ARTICOLO 8

Sanzioni

 Per l' infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 64 del 1974.

 

ARTICOLO 9

Utilizzazione degli edifici e manufatti

 Il Direttore dei lavori, in conformità  anche dell' art. 6 della Legge n. 1086/ 71, deve comunicare alla Struttura tecnica regionale l' avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell' opera e deve altresì  rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità  del progetto depositato, con l' osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell' arte.

  Il rilascio della licenza d' uso e/ o di abitabilità  da parte degli organi competenti è  subordinato alla dichiarazione del direttore dei lavori di cui al comma precedente nonchè , quando prescritto, alla produzione del certificato di collaudo statico di cui all' art. 7 della legge nº 1086/ 71.

 

ARTICOLO 10

Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti

 Il parere di cui all' art. 13 della Legge nº 64/ 74, è  richiesto per la formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti di livello comunale nonchè  per tutti gli atti di pianificazione la cui competenza è  attribuita agli enti sub regionali ed è  reso dall' Ufficio geologico, per i Comuni ricadenti nella Provincia di Potenza e dall'Ufficio Territorio per i Comuni ricadenti nella Provincia di Matera.

  A tal fine, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti a competenza sub - regionale, devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto delle previsioni urbanistiche.

  In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì  procedere all' accertamento di fattibilità  da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica, per valutare la stabilità  di insieme nella zona, individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.

  Con la delibera di cui al successivo art. 12 saranno stabiliti il tipo e l' ampiezza degli studi e delle indagini geologiche e geotecniche da effettuare.

  Nel caso di varianti che non comportano aumenti nel carico urbanistico ed edilizio della zona e variazioni alla stabilità  di insieme, certificata dal geologo incaricato dall' Ente, non è  necessario acquisire nuovo parere.

  La Giunta regionale stabilisce le modalità  e i criteri per:

  a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio, tramite l' Ufficio geologico regionale;

  b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonchè  a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;

  c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo, nei limiti delle disponibilità  finanziarie;

  d) il rilevamento e controllo dell' attività sismica sia al fine della raccolta dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all' art. 3 della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974;

  e) i casi di revoca totale o parziale dei benefici di cui alla Legge n. 219/ 81 e successivi.

  La Regione, per le finalità  di cui ai commi precedenti procede, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge a dotarsi di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale.

 

ARTICOLO 11

Adeguamento degli strumenti urbanistici

 Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, diretti esclusivamente all' osservanza della normativa antisismica di cui ai Decreti ministeriali emanati in attuazione dell' art. 3 della L. 64/ 74 sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale.

  Per l' adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi previsto dal presente articolo non sono richiesti i pareri dell' Organo tecnico consultivo della Giunta Regionale, dell' Ufficio regionale Urbanistica - Beni Ambientali, nè  dell' ufficio Geologico regionale.

  Le procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

  Copia dello strumento urbanistico adeguato e della delibera consiliare di approvazione devono essere trasmesse alla regione entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è  diventato esecutivo.  Detta deliberazione dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione a cura del Comune interessato.

  I Comuni procederanno all' aggiornamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, tenuto conto dell' adeguamento alla normativa

sismica, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

  Unitamente all' adeguamento degli strumenti urbanistici, saranno adottati i Piani comunali di protezione Civile, secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

ARTICOLO 12

Criteri e modalità  attuativi

 Con deliberazione della Giunta regionale  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, saranno tra l' altro definiti:

  a) i criteri di esame preliminare per l' accertamento della completezza dei progetti depositati e la definizione dei termini entro i quali dovrà  essere comunicata tale accettazione;

  b) le modalità  ed i criteri di sorteggio a campione per i controlli delle opere in corso d' opera e delle opere ultimate;

  c) le modalità  di svolgimento dei controlli;

  d) le modalità  di pubblicazione dell' esito dei controlli;

  e) i criteri per l' individuazione dei tecnici incaricati dei controlli;

  f) gli adempimenti di cui al precedente art. 6;

  g) i tempi entro i quali i controlli delle opere in corso d' opera e finali dovranno essere espletati e conclusi, contenuti comunque entro dieci anni.

  Con la medesima deliberazione sono altresì  definiti i compiti, affidati al Dipartimento Assetto del Territorio - Staff n. 6 Ricostruzione -, relativi alle attività :

  a) di consulenza e assistenza tecnico – amministrativa così  come previste dalla legge 14/ 5/ 1981 n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

  b) di emanazione di indirizzi e direttive per il coordinamento delle attività  dei collaudatori in corso d' opera;

  c) di raccordo tra le strutture tecniche regionali operanti nel settore, anche attraverso la emanazione di direttive e circolari che garantiscano una omogenea applicazione delle norme tecniche su tutto il territorio regionale;

  d) di risoluzione di problemi di particolare complessità  posti dalle strutture regionali o dai collaudatori in corso d' opera;

  e) di raccordo con i competenti organi tecnici nazionali e con strutture universitarie o di riconosciuta competenza tecnico - scientifica;

  f) di raccordo con l' Ufficio Regionale per la Protezione Civile relativamente agli aspetti connessi all' attività  edilizia in zona sismica. 

 

ARTICOLO 13

Rinvio

 Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla Leggi nº 1086/ 71 e n. 64/ 74.

 

ARTICOLO 14

Abrogazione

 Sono abrogate la LR 29/ 11/ 1982 n. 40 nonchè  le Leggi regionale 29/ 8/ 1983 n. 25 e 9/ 12/ 1987 n. 32 nelle parti in cui disciplinano la

sorveglianza ed il controllo del rispetto delle norme tecniche in zona sismica.

 

ARTICOLO 15

Dichiarazione di urgenza

 La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

Potenza, 6 agosto 1997

 

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