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Legge regionale 14 aprile 2000, n°50

NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL

SISMA DEL 9 SETTEMBRE 1998

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

Finalità e risorse

1. Le disposizioni della presente legge sono volte alla disciplina della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati nei territori della Regione Basilicata colpiti dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998, individuati o da individuare con Ordinanze del Ministro per l’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, nonché nei comuni delle province di Matera e Potenza colpiti dagli eventi sismici del maggio 1990 e maggio 1991, da individuare secondo quanto previsto dal successivo art.10, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1999 n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999 n.226, richiamato negli articoli successivi legge n.226/99, e a quelle emanate con l’Ordinanza del Ministro dell’Interno n.3028 del 18 dicembre 1999.

2. Si applicano altresì le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, per l’espresso rinvio di cui all’articolo 2 della legge n.226/99, in quanto compatibili.

3. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono definiti nell’ambito del Programma finanziario, predisposto sulla base delle risorse disponibili, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n.226/99.

4. Obiettivi prioritari del programma finanziario di cui al comma precedente sono:

·        il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultino totalmente o

·        parzialmente inagibili;

·        la ripresa delle attività produttive;

·        il recupero della funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del

·        patrimonio culturale;

·        il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dall’Ordinanza Ministeriale 17 settembre 1998 n.2847 e successive e per i quali non sono stati concessi altri contributi;

·        il potenziamento delle strutture della Regione e dei Comuni di all’art.1 della legge 13 luglio 1999 n. 226, secondo le modalità previste dal comma 14, art.14, del D.L. 30 gennaio 1998,n.6.

 

Art. 2

Coordinamento istituzionale e tecnico

1. La Giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie.

2. La Giunta regionale riferisce semestralmente al Consiglio sull’andamento delle attività di ricostruzione.

3. E’ istituita la Conferenza dei Sindaci delle aree colpite dal sisma, quale organismo permanente di consultazione e coordinamento delle attività di competenza comunale.

La Conferenza dei Sindaci, convocata in prima istanza dal Presidente della Giunta Regionale, nomina al suo interno il Presidente.

 

Art. 3

Attività della Giunta regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo articolo 4, la Giunta regionale predispone:

 

Art. 4

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale 17 settembre 1998 n.2847, come integrato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 1999 n.3028, può essere ulteriormente integrato, per la regione Basilicata e ai fini della presente legge, da esperti, in numero non superiore a tre, chiamati a contribuire su temi specifici.

Tali consulenti sono nominati dalla Giunta Regionale, che potrà avvalersi, a tal fine, di soggetti designati dall’Università degli Studi della Basilicata.

2. Il Comitato di cui al comma precedente svolge funzioni di valutazione tecnica per gli obiettivi stabiliti dalla legge 226/99, e, in particolare, fornisce alla Regione supporto per:

 

Art. 5

Programmi di recupero

1. Con apposita deliberazione di Giunta regionale, saranno definite le linee guida per la perimetrazione dei centri e nuclei, nonché i criteri per la programmazione e l’attuazione degli interventi, attraverso Programmi di Recupero, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto-legge n.6/98 convertito, con modificazioni, dalla legge n.61/98, e sulla base dei principi stabiliti con la presente legge. In particolare, il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità per l'individuazione degli ambiti nei quali gli interventi si realizzano attraverso Programmi di Recupero, le procedure di approvazione degli atti di perimetrazione degli ambiti, nonchè i contenuti, le procedure di approvazione e le modalità di attuazione dei Programmi stessi.

2. Le Amministrazioni Comunali hanno la facoltà di perimetrare centri e nuclei urbani e/o rurali o parti di essi, di particolare interesse, danneggiati dal sisma del 9 settembre 1998, nei quali gli interventi si attuano attraverso Programmi di Recupero.

3. Obiettivo primario e qualificante del Programma di Recupero è quello di programmare e disciplinare la realizzazione degli interventi edilizi, infrastrutturali e di eventuale sistemazione idrogeologica per garantire, nel rispetto dei valori storico-ambientali esistenti, il consolidamento, la stabilità, la sicurezza, l'abitabilità e la funzionalità complessiva delle aree interessate.

4. Gli interventi sugli edifici o complessi di edifici tra loro collegati individuati dal Programma di Recupero per i quali si prevede una attuazione unitaria saranno realizzati dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili danneggiati.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n.6/98, i proprietari si costituiscono in Consorzio obbligatorio nel termine ivi previsto. Il Consorzio può essere costituito anche per interventi concernenti più edifici di proprietà pubblica e privata e può attuare anche interventi di ripristino di urbanizzazioni primarie che siano strettamente connesse e funzionali con gli

interventi sugli edifici danneggiati e comunque entro le prescrizioni del Programma di Recupero.

5. La Giunta Regionale provvede a definire :

a)gli elaborati tecnici che costituiscono il Programma di Recupero, le procedure per la concessione dei finanziamenti e le priorità di intervento;

b)le modalità di redazione dei progetti esecutivi, attraverso linee di indirizzo per la progettazione e l’esecuzione delle opere;

c)i parametri tecnici ed economici per la determinazione del costo degli interventi ;

d)i parametri di spesa per la redazione dei Programmi di Recupero, che saranno ricompresi nel costo dei Programmi stessi, sentiti gli Ordini e Collegi professionali competenti.

6. Il Programma di Recupero può prevedere il ricorso a strumenti urbanistici attuativi. In tal caso questi ultimi sono adottati ed approvati con le procedure di cui alla L.R. n°37/96.

 

Art. 6

Interventi a favore dei privati

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili, a qualsiasi uso adibiti, che siano stati distrutti o danneggiati, dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998 nei territori della regione Basilicata, individuati o da individuare ai sensi del 1° comma dell’art.1 della presente legge.

2. L’attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta i parametri tecnici ed economici ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n.6/98 e, nei successivi sessanta giorni, la Giunta Regionale definisce modalità, procedure e termini per la concessione e l’erogazione dei contributi, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti con le disposizioni richiamate all’articolo 1, avvalendosi del Comitato Tecnico Scientifico di cui al precedente articolo 4, e considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

4. I contributi sono erogati in almeno due rate in relazione all’entità dell’intervento, e su ciascuna di esse, per gli interventi ricompresi all’interno dei Programmi di Recupero di cui al precedente articolo 5, viene applicata una ritenuta a garanzia del dieci per cento. La liquidazione della rata finale è effettuata ad ultimazione lavori. La restituzione delle ritenute a garanzia, senza interessi, è disposta su presentazione da parte degli interessati dei certificati liberatori rilasciati dagli organi contributivi, previdenziali ed assicurativi, così come disposto dall’articolo 14, comma 12, del decreto-legge n.6/98. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo la Giunta regionale adotta uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa e promuove un’intesa con INPS, INAIL e Cassa edile per attestare la regolarità contributiva mediante il documento unico di cui al successivo articolo 11.

5. Le domande per la concessione dei contributi concernenti la ricostruzione e la riparazione con miglioramento sismico degli edifici, redatte in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale, sono presentate ai comuni, i quali individuano gli aventi diritto sulla base delle priorità stabilite ai sensi del precedente comma 3, e concedono i contributi nei limiti dei fondi disponibili.

Sui contributi concessi, gli uffici regionali competenti esercitano il controllo a campione, per non meno del dieci per cento delle domande.

6. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.6/98, possono eseguire i lavori limitatamente agli immobili non ricompresi nei Programmi di Recupero di cui al precedente articolo 5, prima della concessione contributiva e previa autorizzazione del Comune. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto delle procedure di cui alla presente legge e delle prescrizioni tecniche vigenti. L’esecuzione dei lavori non costituisce titolo, né criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi.

7. La Giunta regionale ripartisce tra i Comuni i fondi disponibili destinati agli interventi di cui al presente articolo sulla base dei dati forniti dagli stessi Comuni, concernenti i fabbisogni di ciascuna fascia omogenea di interventi di cui al precedente comma 3.

8. La Giunta regionale procede annualmente a verificare l’effettivo utilizzo dei fondi assegnati a ciascun Comune anche al fine di determinare l’entità delle successive assegnazioni di fondi e di effettuare eventuali conguagli.

 

Art. 7

Consorzi obbligatori

1. La Giunta regionale adotta uno statuto tipo del Consorzio, prevedendo altresì il contenuto minimo dei contratti di appalto ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa.

2. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base di contratti di appalto di diritto privato.

 

Art. 8

Ricostruzione di immobili demoliti

1. Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell’immobile danneggiato, sulla base delle direttive tecniche vigenti, oppure quando la demolizione sia già intervenuta, è consentita la ricostruzione dell’immobile, anche in luogo diverso da quello originario secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 6/98, qualora il trasferimento si renda necessario a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica, o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno, opportunamente documentate.

 

Art. 9

Contributi connessi a precedenti eventi sismici

1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge, già inseriti in graduatorie per l’accesso a benefici previsti per eventi sismici precedenti e che non siano stati oggetto di concessioni contributive, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa espressa rinunzia ai benefici precedenti.

2. Qualora, prima dell’inizio della crisi sismica del 9 settembre 1998, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a precedenti eventi sismici e siano iniziati i lavori, l’avente diritto presenta al Comune, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una perizia giurata del direttore dei lavori che attesta i lavori eseguiti. Il Comune, previa verifica della perizia,

ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 9 settembre 1998 e lo liquida secondo le procedure stabilite per l’evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. Le somme concesse a seguito dei precedenti terremoti e non utilizzate dall’avente diritto sono computate nel calcolo del nuovo contributo.

3. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, è consentito all’avente diritto di completare i lavori mediante variante al progetto originario a seguito dei nuovi eventi sismici, utilizzando il contributo già concesso. In tal caso la variante è predisposta in conformità alle normative e alle procedure tecnicoamministrative vigenti relativamente al progetto originario.

 

Art. 10

Disciplina degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio

1990 e maggio 1991.

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 226/99, con apposito programma finanziario approvato dal Consiglio regionale sarà ripartito il fondo complessivo di 70 miliardi, già stabilito con il programma finanziario di cui all’articolo 1, comma 3, individuando i comuni colpiti nelle province di Potenza e Matera e le somme a ciascuno di essi spettanti, per la ricostruzione e riparazione degli edifici privati danneggiati in conseguenza degli eventi sismici del maggio 1990 e del maggio 1991,

2. I contributi saranno concessi secondo i principi, i criteri, le modalità e le procedure, previsti dalla presente legge, con priorità nei casi di edifici per i quali risulti totale il nesso di causalità tra i danni tuttora riscontrabili e gli eventi sismici del 1990 e 1991.

3. Nei casi in cui il nesso di causalità danno-sisma di cui al comma precedente risulti parziale si applicano le disposizioni riportate nel precedente articolo 9, con riferimento ai sismi del maggio 1990 e maggio 1991.

 

Art. 11

Documento unico di regolarità contributiva

1. Il documento unico di cui all’articolo 6, comma 4, attesta la regolarità contributiva nel rapporto di lavoro concernente l’esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla presente legge certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l’adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile.

2. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l’impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. Nell’ambito dell’intesa di cui all’articolo 6, comma 4, sono definite le modalità ed i tempi per il rilascio del documento unico.

 

Art. 12

Controllo sugli interventi di ricostruzione e riparazione

1. L’attività di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974 n.64, è disciplinata dalla legge regionale 6 agosto 1997 n.38, e comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), del decreto-legge n.6/98.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di cui all’articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 6/98, per l’approvazione dei progetti e le verifiche in corso d’opera dei lavori su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del dieci per cento degli interventi.

3. Per la verifica di conformità in corso d’opera di cui al precedente comma 2, la Giunta regionale, sentiti gli Ordini e Collegi professionali competenti, predispone l’elenco degli iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare e stabilisce l’entità del compenso. L’incarico ai tecnici verificatori avviene nel rispetto del principio della rotazione.

 

Art.13

Incarichi professionali

1. La Regione promuove un’intesa con gli Ordini e Collegi professionali competenti al fine di stabilire l’entità dei compensi, in coerenza con le vigenti tariffe professionali, da corrispondere ai professionisti incaricati per tutte le prestazioni connesse all’attuazione della presente legge, nonché di fissare modalità e procedure perché sia assicurata la qualità e la tempestività degli interventi.

 

Art. 14

Uffici regionali

1. Con apposita deliberazione di Giunta regionale saranno individuati gli uffici regionali cui saranno affidati i compiti connessi all’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

Art. 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alle norme di cui al decreto-legge n.6/98 convertito, con modificazioni, dalla legge n.61/98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Quando nelle disposizioni di legge indicate all’articolo 1 non sia diversamente indicato i compiti e le funzioni attribuite alla Regione dalle medesime norme devono intendersi affidate alla Giunta regionale che vi provvede con apposite deliberazioni.

 

Art. 16

Assistenza tecnica

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 6/98, la Giunta regionale assicura, mediante le proprie strutture, assistenza tecnica agli enti locali, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, per la predisposizione dei Programmi di Recupero, per la progettazione di interventi integrati nelle aree a maggior rischio sismico ed idrogeologico, e per la gestione delle procedure connesse all’applicazione della presente legge.

2. Al fine di assicurare l’assistenza tecnica, la Giunta regionale individua forme di incentivazione per il comando di personale dipendente presso gli enti locali, con priorità per quelli di cui al comma 1.

 

Art. 17

Interventi in altri Comuni

1. In ottemperanza alla disposizione di cui all’art.13, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale n.3028/99, nei comuni interessati dal sisma non ricompresi nell’Ordinanza Ministeriale n.2847/98 e successive modifiche ed integrazioni, saranno prioritariamente oggetto di contributo gli edifici per i quali le schede di rilievo del danno ed accertamento dell’agibilità, redatte ai sensi dell’art.3 dell’Ordinanza Ministeriale n.2847/98 e successive modifiche, riportano un totale nesso di causalità tra l’evento sismico del 9 settembre 1998 ed i danni  riscontrati.

2. In via successiva potranno essere oggetto di contributo gli edifici per i quali le schede di cui al comma precedente riportano un nesso di causalità dei danni solo in parte riconducibili all’evento sismico del 9 settembre 1998.

 

Art. 18

Norma finanziaria

1. Per l’attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente legge, si provvede con i finanziamenti di cui all’articolo 4 della legge 226/98, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all’articolo 1, comma 3. Tale programma potrà essere variato quando ricorrano motivate ragioni per il migliore perseguimento degli obiettivi stabiliti con la presente legge.

 

Art. 19

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

Potenza lì 14 aprile 2000

DINARDO

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