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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n.132

Testo del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di

conversione 13 luglio 1999, n. 226, recante: "Interventi urgenti in materia di

protezione civile".

Pubblicato sulla G.U. n. 171 del 23-07-1999

(Supplemento Ordinario n. 138)

 

NB. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1.

Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal

sisma del 9 settembre 1998.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di

ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal

sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro

dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono,

altresi', adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti

tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati al sisma. I presidenti delle

regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1

dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro

competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine

della durata dello stato di emergenza.

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti

tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni a decorrere dal termine fissato

per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con

deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari di utilizzazione delle

disponibilita' di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi

prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o

parzialmente inagibili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle

strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano

degli interventi sui dissesti idrogeologici gia' avviati. ivi compresi gli interventi di

ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilita' conseguente

a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori

individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri

contributi. La regione Basilicata, sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di

intervento di cui al comma 1, provvede, altresi', a redigere ed attuare, utilizzando fino ad

un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza

interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.

 

Art. 2.

Disciplina degli interventi

1. Per le attivita' di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del

decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo

1998, n. 61, e successive modificazioni, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed

economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare

interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento

del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorita' per le abitazioni

principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la

ripresa delle attivita' produttive, nonche' agli interventi per il recupero della funzionalita'

delle strutture ed infrastrutture pubbliche.

2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e' concesso dal

Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno

1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni

con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento

e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo

ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli

immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, e' posto a carico

delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono

a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di

ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.

3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attivita'

culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della

Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e

le attivita' culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il

Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti

creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al

2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla

contabilita' speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici

monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi

per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto

dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della

legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono

essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per

l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonche', di adeguamento della

normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, in funzione delle esigenze

operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresi', stabiliti i parametri tecnici per

l'ammissibilita' del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo

pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e

del Ministero per i beni e le attivita' culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli

8, comma 7, e 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, nel limite del 2 per

cento dei rispettivi stanziamenti.

 

Art. 2-bis.

Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo

1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e

1999 e residenti alla data del 9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata,

Calabria e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a

domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello

Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli

interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuta

ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per

l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte

delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che

abbiano gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative

assegnazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza

di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal

servizio militare di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo

anticipato.

 

Art. 3.

Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998

- disposizioni varie relative a eventi calamitosi.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del Ministro

dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n.

449, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono

aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della

protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita'

finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui

all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31

dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui

all'articolo 1.

2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli

interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere

strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle

barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente".

2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono

aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienicosanitario".

2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente:

"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di

cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici alla data in cui

si e' verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai

soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si

sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per

qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto

sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario,

dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi

di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato

decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate

degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato".

2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre

1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi

sismica iniziata il 26 settembre 1997".

2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente:

"5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato

per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante

puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune.

L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio

indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono

sull'immobile acquistato".

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il costo di nuova

costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione e' prescritta dalle vigenti normative".

3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di

cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e

Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse

all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni

provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono

efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita'

dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilita' non e'

computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo'

essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle

opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore

abbia percepito o che successiamente venga a percepire per le opere eseguite.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta

entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese

successivo al ricevimento della richiesta.

6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attivita' commerciali, artigianali,

turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche,

che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di

interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attivita' si svolgono, conseguenti ai

danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati,

in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392,

contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni.

Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e

ad essi non si applica l'indennita' per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34

della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni".

3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a potenziare il personale delle

soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza

del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1

ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8

ottobre 1997; a tale fine e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli

stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita' di

cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste

dall'articolo 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie al pieno funzionamento

degli uffici con riferimento alle attivita' connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi

temporanei da altre soprintendenze".

3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente:

"1-bis. I periodi di percezione dell'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione

salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato

per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori

dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei

comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono

coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a

lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23

dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative

spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto".

3-quinquies. Dopo il comma 6-novies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

"6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a

quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e' erogato un contributo di lire

516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla

sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-bis.

6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali

di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica

iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei

contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' degli edifici stessi; alla

richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza

sindacale di sgombero dell'edificio.

6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio.

di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti

dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-undecies, e' disposta l'erogazione da

parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di

lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di

bonifica e' disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni".

3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e

Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno

1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione

delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge

23 dicembre 1998, n. 448.

3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: "Per le

attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo

massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei

propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale

tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente

compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta

ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o di universita' e di enti

pubblici di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro".

3-octies. Per le finalita' di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e'

autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilita' derivanti dai

mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilita'. Le regioni

provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei

relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche

di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle

spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e

riparazione degli edifici danneggiati.

3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: "Parma," e' inserita la seguente:

"Piacenza,".

3-decies. Al comma l dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato

dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31 dicembre 1999"

sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre

2000".

3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del

1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni,

non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche

se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di

immobili adibiti ad attivita' produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad

esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate

dopo il 30 marzo 1998.

3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti

alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in

ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di

Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 e' assegnato alla regione

siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi

dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni

operative per l'esecuzione degli interventi.

5. Il termine di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.

130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 23,

comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 61 del 1998, e' prorogato al 31 dicembre 2000.

5-bis. Il termine di cui al comma l dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, gia' prorogato al 31

dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-quater, del decreto-legge n. 6 del 1998,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' differito al 30 giugno 2000.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1998.

 

Art. 3-bis.

Agevolazioni fiscali

1. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili

distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del

1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni,

al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'art. 1, comma 1, del presente

decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi

calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni

Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la

regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante

corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilita' complessive derivanti dai mutui

contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi

dell'art. 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata

del bilancio dello Stato.

 

Art. 3-ter.

Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo,

Molise, Lazio e Campania

1. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29

aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania

possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili,

anche se gia' adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli

eventi calamitosi e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.

 

Art. 3-quater.

Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche

1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei

comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi

del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del

comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno

delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998,

disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori

pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 29 del 5 febbraio 1996.

2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento

sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente

danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n.

397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre

1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonche' per gli interventi di recupero e

consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della

stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla

riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono

disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei

lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla

conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le

amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati.

 

Art. 3-quinquies.

Misure a favore delle attivita' produttive danneggiate da eventi calamitosi

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19

dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e

successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui allart. 4-quinquies del

decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre

1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle

disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994,

gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie gia' stipulate

ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di

preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle

imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per

cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di

ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilita'

finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione

civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' attuative della presente

disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova

operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai

fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri

amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate

non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n.

266, e successive modificazioni.

2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'aricolo 5, comma 3, e dell'articolo

15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del

1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie

dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, e' ridotto all'1,5 per cento

nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del

finanziamento.

3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attivita' produttive

di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari e' fissato

nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, dell'autorizzazione di

spesa prevista dal presente decreto.

 

Art. 4.

Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono

autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di

sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi

nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai

mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire

41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria

ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al

2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni

2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni

medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio

finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C

della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della

protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il

medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i

beni e le attivita' culturali.

3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF,

iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio

1985, n. 222.

 

Art. 5.

Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,

Liguria, Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi

1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la

ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione

Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni

Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre,

ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte

alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza gia' avviati

nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del

decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e

successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonche' nei territori delle province di

Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il

programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1,

lettera b), del citato decreto-legge n. 6, del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro

dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998,

pubblicata neIla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998.

2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di

spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal

piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il

coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive

modificazioni, con priorita' per quelli che hanno per finalita' il riassetto idrogeologico

complessivo e la riduzione del rischio.

3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte attuano,

anche attraverso gli enti locali interessati, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli

interventi di emergenza gia' avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi

dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nell'articolo 17, comma 1, del

decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e

successive modificazioni. La regione Toscana provvede, altresi', a delimitare i territori delle

province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e

dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio

1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

61 del 1998, e successive modificazioni. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono

essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici

pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono

anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per

l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di

spesa di cui all'articolo 7.

5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello e' concesso

dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per

compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonche' le maggiori spese

connesse all'emergenza.

 

Art. 5-bis.

Proroga di termine

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n.

576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato al

31 dicembre 1999 dall'articolo 23, comma 6-ter del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre

2002.

 

Art. 6.

Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria

e Toscana danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.

1. A favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi

di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalita' di cui agli articoli 4,

comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le

misure gia' stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento

della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui

all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti

delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale

militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili

privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati

dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi

dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile

n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei

benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, quelli di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2-

bis dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998.

2. Nelle aree direttamente investite dalle calamita' idrogeologiche del 1998 e dei primi

mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte e' vietato

procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli

gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilita' totale, nonche'

realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro

il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle

aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamita'. Se le regioni non

provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei

lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della

protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di

quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali

aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla

realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui

all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della

regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per i quali e' stata

gia' effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti

misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio

idrogeologico e' effettuata sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1,

comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento

della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive riperimetrazioni saranno

stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di

salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza.

3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni

interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove

delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unita' immobiliari

totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del

comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione

provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresi'

dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere previste. La

superficie delle aree per la ricostruzione, nonche' i parametri e gli indici edificatori per esse

stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entita' delle unita' immobiliari

totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi

per le predette unita' immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati

esclusivamente a comprovabili necessita' di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari,

previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al

patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unita'

immobihari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello

delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel

medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al

patrimonio indisponibile del comune.

4. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma

2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili,

a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e

limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta e' acquisita al patrimonio

indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti

interessati spettano, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 6, i seguenti

contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, e' corrisposto

il contributo di cui al comma 1, secondo le modalita' e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita' produttive, e'

corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di

tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria, non e' dovuto alcun

indennizzo. Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia

conclusa, la corresponsione dell'indennizzo e' sospesa fino all'adozione dell'eventuale

provvedimento di sanatoria. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla

demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture

tecniche civili e militari dello Stato.

6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei

contributi di cui al presente articolo, nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni

operative. Per l'erogazione dei contributi le regioni possono, avvalersi dei sindaci dei

comuni territorialmente competenti. Le provvdienze gia' concesse per gli stessi eventi

calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della

protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.

 

Art. 6-bis.

Modifica dell'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 471 del 1994.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 mag- gio 1994, n. 328, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: "ordini di accreditamento"

sono inserite le seguenti: "da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla

normativa vigente".

 

Art. 7.

Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le

regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a

contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del

Consiglio. d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in

deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento

della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali,

rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi

annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria

ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019,

nonche' a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino

al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33

miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-

2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di lire 304 miliardi per l'anno 1999 per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 nella

regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'interno.

3-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e' autorizzata l'ulteriore spesa di

lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione

Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 in

favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle

proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del

presente decreto.

 

Art. 8.

Altri interventi di protezione civile

1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attivita'

antincendi boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per

lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10

miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' la spesa di lire 10 miliardi per

ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere

complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF,

iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio

1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001

si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio

finanziario 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

1-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi

boschivi e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e

2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamemto

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di

conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre

emerse e 1:250.000 per il fondo marino, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per

ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento

relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al fine di garantire la continuita' dell'espletamento delle attivita' connesse ai compiti di

protezione civile, e' autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di

Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse

finanziarie sono reperite direttamente o anche attraverso la stipula di apposite convenzioni

con una o piu' banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un

quinquennio nel settore immobiliare, la cui entita' sara' commisurata ad un piano

finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a

decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

protezione civile e' autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa

sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzizione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991,

n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata

dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento

del fondo per la protezione civile. Il Centro polifunzionale di protezione civile puo' essere

utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in

conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile.

4. Per le esigenze connesse all'attivita' di protezione civile, il personale del Dipartimento

per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge

8 agosto 1994, n. 507; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,

comandato o temporaneamente distaccato, e' mantenuto in servizio presso lo stesso

Dipartimento fino al 30 giugno 2000.

5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della

protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla

gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilita'

speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e

comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla

dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.

225.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

non si applicano ai pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a favore

delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilita' n. 6 dello stato di

previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le

somme relative a mutui gia' contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decretolegge

26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.

120, nonche' a quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, il cui

ammmortamento risulta scaduto e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare, con

propri decreti, le somme effettivamente versate all'unita' previsionale di base 6.2.1.2

"Fondo della protezione civile" (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione civile in

aree esposte a pericoli connessi a calamita' naturali.

8. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997, registrata alla

Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti al

trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste dall'unita' previsionale di base 8.2.1.11 -

aree depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno finanziario 1999 all'unita' previsionale di base

6.2.1.2 - fondo per la protezione civile, dello stato di previsione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

8-bis. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 2 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal

seguente: "4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e

amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono

all'unita' previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnati all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 ''Fondo per la protezione

civile'' (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

 

Art. 8-bis

Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali

1. Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamita' sono attuate misure di

protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed

autostradali. 2. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo

32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' individuato un sistema di indirizzi e strumenti

idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1. 3. In sede di prima applicazione del

presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di

concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'interno

delegato per il coordinamento della protezione civile, individua i siti potenzialmente a

rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale;

nell'ambito di tali interventi e' in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di

sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o degli equivalenti corpi

regionali. o provinciali in prossimita' delle strutture che presentano le maggiori condizioni di

rischio per la pubblica incolumita'. 4. Il finanziamento delle attivita' e degli interventi relativi

alla rete autostradale e' assicurato dalle rispettive societa' concessionarie previ appositi

accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle societa'

concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre

1992, n. 498, e della deliberazione del CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1993, e successive

modificazioni, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

 

Art. 9.

Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n.

267, del 1998, in materia di rischio idrogeologico.

1. Il comma l dell'articolo l del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente:

"1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di bacino di rilievo nazionale

e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia gia' provveduto,

piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art.

17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in

particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree

da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma l e' inserito il seguente:

"1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e

le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n.

183, approvano, ove non si sia gia' proceduto, piani straordinari diretti a rimuovere le

situazioni a rischio piu' alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli

enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio

idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5

della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare

l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per

l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio

ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il

contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i

contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del

termine del 31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al

precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e

successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla

salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in

assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989,

esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i comuni della Campania,

colpiti dagli eventi idreologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a

rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza

del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del

21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26

maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su

proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli

adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive

modificazioni. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le

stesse modalita di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi

realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate".

2-bis. I piani straordinari di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno

1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto

dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto, per i territori

interessati, delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente

decreto.

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente:

"Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei

bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi

gia' in essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di

cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del

territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con

priorita' per quelli relativi alle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai

sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225".

3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:

"2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-

bis il Ministero dell'ambiente puo' assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi

1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'art. 8, comma 2".

4. (Soppresso).

5. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno

1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono

sostituiti dal seguente: "Nel limite della disponibilita' finanziaria di cui al comma 1

dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorita' di bacino

possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza,

personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per

l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge".

6. All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi

criteri, le regioni e le autorita' di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro

assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le

proprie strutture tecniche preposte alle attivita' di individuazione e perimetrazione delle

aree a rischio idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis".

6.bis. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente:

"4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del

Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gia' espletati alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, e' considerata utile l'anzianita' di servizio prestato nella carriera

direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995,

n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104".

 

Art. 9-bis.

Atto di indirizzo e coordinamento

1. Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n.

183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere integrato o

modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e

coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1,

commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

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