TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n.132
Testo del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di
conversione 13 luglio 1999, n. 226, recante: "Interventi urgenti in materia di
protezione civile".
Pubblicato sulla G.U. n. 171 del 23-07-1999
(Supplemento Ordinario n. 138)
NB. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal
sisma del 9 settembre 1998.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di
ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal
sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono,
altresi', adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti
tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati al sisma. I presidenti delle
regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1
dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro
competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine
della durata dello stato di emergenza.
2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti
tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni a decorrere dal termine fissato
per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con
deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari di utilizzazione delle
disponibilita' di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi
prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o
parzialmente inagibili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle
strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano
degli interventi sui dissesti idrogeologici gia' avviati. ivi compresi gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilita' conseguente
a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori
individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri
contributi. La regione Basilicata, sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di
intervento di cui al comma 1, provvede, altresi', a redigere ed attuare, utilizzando fino ad
un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza
interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.
Art. 2.
Disciplina degli interventi
1. Per le attivita' di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, e successive modificazioni, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed
economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare
interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento
del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorita' per le abitazioni
principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la
ripresa delle attivita' produttive, nonche' agli interventi per il recupero della funzionalita'
delle strutture ed infrastrutture pubbliche.
2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e' concesso dal
Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno
1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni
con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento
e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo
ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli
immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, e' posto a carico
delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono
a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di
ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.
3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della
Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il
Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti
creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al
2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla
contabilita' speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici
monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi
per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto
dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono
essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonche', di adeguamento della
normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, in funzione delle esigenze
operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresi', stabiliti i parametri tecnici per
l'ammissibilita' del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo
pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli
8, comma 7, e 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, nel limite del 2 per
cento dei rispettivi stanziamenti.
Art. 2-bis.
Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo
1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e
1999 e residenti alla data del 9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata,
Calabria e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a
domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello
Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli
interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuta
ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per
l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte
delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che
abbiano gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative
assegnazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza
di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal
servizio militare di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo
anticipato.
Art. 3.
Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998
- disposizioni varie relative a eventi calamitosi.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n.
449, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono
aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita'
finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31
dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui
all'articolo 1.
2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere
strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle
barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente".
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono
aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienicosanitario".
2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente:
"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di
cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici alla data in cui
si e' verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai
soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si
sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per
qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto
sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario,
dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi
di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato
decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate
degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato".
2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi
sismica iniziata il 26 settembre 1997".
2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante
puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune.
L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio
indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono
sull'immobile acquistato".
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il costo di nuova
costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione e' prescritta dalle vigenti normative".
3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
"6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di
cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e
Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse
all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni
provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono
efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita'
dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilita' non e'
computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo'
essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle
opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore
abbia percepito o che successiamente venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta
entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese
successivo al ricevimento della richiesta.
6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attivita' commerciali, artigianali,
turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche,
che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di
interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attivita' si svolgono, conseguenti ai
danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati,
in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni.
Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e
ad essi non si applica l'indennita' per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34
della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni".
3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a potenziare il personale delle
soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1
ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8
ottobre 1997; a tale fine e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli
stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita' di
cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste
dall'articolo 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie al pieno funzionamento
degli uffici con riferimento alle attivita' connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi
temporanei da altre soprintendenze".
3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente:
"1-bis. I periodi di percezione dell'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono
coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a
lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative
spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto".
3-quinquies. Dopo il comma 6-novies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
"6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e' erogato un contributo di lire
516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla
sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-bis.
6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei
contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' degli edifici stessi; alla
richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza
sindacale di sgombero dell'edificio.
6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio.
di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-undecies, e' disposta l'erogazione da
parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di
lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di
bonifica e' disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni".
3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e
Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno
1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: "Per le
attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo
massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei
propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale
tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente
compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta
ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o di universita' e di enti
pubblici di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro".
3-octies. Per le finalita' di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e'
autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilita' derivanti dai
mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilita'. Le regioni
provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei
relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche
di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle
spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e
riparazione degli edifici danneggiati.
3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: "Parma," e' inserita la seguente:
"Piacenza,".
3-decies. Al comma l dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato
dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31 dicembre 1999"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre
2000".
3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni,
non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche
se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di
immobili adibiti ad attivita' produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad
esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate
dopo il 30 marzo 1998.
3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti
alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in
ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di
Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 e' assegnato alla regione
siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni
operative per l'esecuzione degli interventi.
5. Il termine di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 23,
comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998, e' prorogato al 31 dicembre 2000.
5-bis. Il termine di cui al comma l dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, gia' prorogato al 31
dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-quater, del decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' differito al 30 giugno 2000.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1998.
Art. 3-bis.
Agevolazioni fiscali
1. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni,
al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'art. 1, comma 1, del presente
decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi
calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni
Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la
regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante
corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilita' complessive derivanti dai mutui
contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi
dell'art. 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata
del bilancio dello Stato.
Art. 3-ter.
Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo,
Molise, Lazio e Campania
1. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29
aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania
possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili,
anche se gia' adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli
eventi calamitosi e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.
Art. 3-quater.
Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche
1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei
comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi
del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del
comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998,
disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 29 del 5 febbraio 1996.
2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento
sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente
danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre
1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonche' per gli interventi di recupero e
consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della
stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla
riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono
disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla
conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le
amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati.
Art. 3-quinquies.
Misure a favore delle attivita' produttive danneggiate da eventi calamitosi
1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui allart. 4-quinquies del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle
disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994,
gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie gia' stipulate
ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di
preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle
imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per
cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di
ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilita'
finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' attuative della presente
disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova
operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai
fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri
amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate
non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni.
2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'aricolo 5, comma 3, e dell'articolo
15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie
dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, e' ridotto all'1,5 per cento
nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del
finanziamento.
3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attivita' produttive
di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari e' fissato
nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, dell'autorizzazione di
spesa prevista dal presente decreto.
Art. 4.
Norma di copertura
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono
autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di
sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi
nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai
mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire
41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria
ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al
2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio
finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della
protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF,
iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222.
Art. 5.
Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi
1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la
ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione
Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte
alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza gia' avviati
nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e
successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonche' nei territori delle province di
Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il
programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera b), del citato decreto-legge n. 6, del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998,
pubblicata neIla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998.
2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di
spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal
piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive
modificazioni, con priorita' per quelli che hanno per finalita' il riassetto idrogeologico
complessivo e la riduzione del rischio.
3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte attuano,
anche attraverso gli enti locali interessati, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli
interventi di emergenza gia' avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nell'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e
successive modificazioni. La regione Toscana provvede, altresi', a delimitare i territori delle
province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e
dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio
1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
61 del 1998, e successive modificazioni. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono
essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici
pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono
anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di
spesa di cui all'articolo 7.
5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello e' concesso
dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per
compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonche' le maggiori spese
connesse all'emergenza.
Art. 5-bis.
Proroga di termine
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n.
576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato al
31 dicembre 1999 dall'articolo 23, comma 6-ter del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2002.
Art. 6.
Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria
e Toscana danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.
1. A favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi
di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalita' di cui agli articoli 4,
comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le
misure gia' stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui
all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti
delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale
militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili
privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati
dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei
benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, quelli di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2-
bis dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998.
2. Nelle aree direttamente investite dalle calamita' idrogeologiche del 1998 e dei primi
mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte e' vietato
procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli
gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilita' totale, nonche'
realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro
il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle
aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamita'. Se le regioni non
provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di
quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali
aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla
realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui
all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della
regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per i quali e' stata
gia' effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti
misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio
idrogeologico e' effettuata sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive riperimetrazioni saranno
stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di
salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza.
3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni
interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove
delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unita' immobiliari
totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del
comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione
provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresi'
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere previste. La
superficie delle aree per la ricostruzione, nonche' i parametri e gli indici edificatori per esse
stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entita' delle unita' immobiliari
totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi
per le predette unita' immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati
esclusivamente a comprovabili necessita' di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari,
previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al
patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unita'
immobihari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello
delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel
medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al
patrimonio indisponibile del comune.
4. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma
2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili,
a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e
limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta e' acquisita al patrimonio
indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti
interessati spettano, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 6, i seguenti
contributi:
a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, e' corrisposto
il contributo di cui al comma 1, secondo le modalita' e le condizioni ivi previste;
b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita' produttive, e'
corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.
5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di
tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria, non e' dovuto alcun
indennizzo. Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia
conclusa, la corresponsione dell'indennizzo e' sospesa fino all'adozione dell'eventuale
provvedimento di sanatoria. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla
demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture
tecniche civili e militari dello Stato.
6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei
contributi di cui al presente articolo, nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni
operative. Per l'erogazione dei contributi le regioni possono, avvalersi dei sindaci dei
comuni territorialmente competenti. Le provvdienze gia' concesse per gli stessi eventi
calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.
Art. 6-bis.
Modifica dell'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 471 del 1994.
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 mag- gio 1994, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: "ordini di accreditamento"
sono inserite le seguenti: "da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla
normativa vigente".
Art. 7.
Norma di copertura
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le
regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a
contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del
Consiglio. d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in
deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali,
rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi
annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria
ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019,
nonche' a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino
al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33
miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-
2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere di lire 304 miliardi per l'anno 1999 per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 nella
regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
3-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e' autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione
Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 in
favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle
proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
Art. 8.
Altri interventi di protezione civile
1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attivita'
antincendi boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per
lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere
complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF,
iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001
si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio
finanziario 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
1-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi
boschivi e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamemto
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre
emerse e 1:250.000 per il fondo marino, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Al fine di garantire la continuita' dell'espletamento delle attivita' connesse ai compiti di
protezione civile, e' autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di
Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse
finanziarie sono reperite direttamente o anche attraverso la stipula di apposite convenzioni
con una o piu' banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un
quinquennio nel settore immobiliare, la cui entita' sara' commisurata ad un piano
finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a
decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile e' autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa
sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzizione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento
del fondo per la protezione civile. Il Centro polifunzionale di protezione civile puo' essere
utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in
conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile.
4. Per le esigenze connesse all'attivita' di protezione civile, il personale del Dipartimento
per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
comandato o temporaneamente distaccato, e' mantenuto in servizio presso lo stesso
Dipartimento fino al 30 giugno 2000.
5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della
protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla
gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilita'
speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e
comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla
dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
non si applicano ai pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a favore
delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilita' n. 6 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme relative a mutui gia' contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decretolegge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
120, nonche' a quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, il cui
ammmortamento risulta scaduto e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare, con
propri decreti, le somme effettivamente versate all'unita' previsionale di base 6.2.1.2
"Fondo della protezione civile" (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione civile in
aree esposte a pericoli connessi a calamita' naturali.
8. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997, registrata alla
Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti al
trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste dall'unita' previsionale di base 8.2.1.11 -
aree depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999 all'unita' previsionale di base
6.2.1.2 - fondo per la protezione civile, dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.
8-bis. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 2 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal
seguente: "4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e
amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono
all'unita' previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 ''Fondo per la protezione
civile'' (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
Art. 8-bis
Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali
1. Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamita' sono attuate misure di
protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed
autostradali. 2. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' individuato un sistema di indirizzi e strumenti
idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1. 3. In sede di prima applicazione del
presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, individua i siti potenzialmente a
rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale;
nell'ambito di tali interventi e' in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di
sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o degli equivalenti corpi
regionali. o provinciali in prossimita' delle strutture che presentano le maggiori condizioni di
rischio per la pubblica incolumita'. 4. Il finanziamento delle attivita' e degli interventi relativi
alla rete autostradale e' assicurato dalle rispettive societa' concessionarie previ appositi
accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle societa'
concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, e della deliberazione del CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1993, e successive
modificazioni, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 9.
Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n.
267, del 1998, in materia di rischio idrogeologico.
1. Il comma l dell'articolo l del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di bacino di rilievo nazionale
e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia gia' provveduto,
piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art.
17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in
particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree
da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma l e' inserito il seguente:
"1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e
le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n.
183, approvano, ove non si sia gia' proceduto, piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a rischio piu' alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli
enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio
idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare
l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per
l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio
ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il
contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i
contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del
termine del 31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al
precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e
successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla
salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in
assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989,
esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i comuni della Campania,
colpiti dagli eventi idreologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a
rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza
del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del
21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26
maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli
adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le
stesse modalita di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi
realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate".
2-bis. I piani straordinari di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto
dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto, per i territori
interessati, delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente
decreto.
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei
bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi
gia' in essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di
cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del
territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con
priorita' per quelli relativi alle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225".
3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-
bis il Ministero dell'ambiente puo' assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi
1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'art. 8, comma 2".
4. (Soppresso).
5. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono
sostituiti dal seguente: "Nel limite della disponibilita' finanziaria di cui al comma 1
dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorita' di bacino
possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza,
personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per
l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi
criteri, le regioni e le autorita' di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro
assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le
proprie strutture tecniche preposte alle attivita' di individuazione e perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis".
6.bis. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gia' espletati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' considerata utile l'anzianita' di servizio prestato nella carriera
direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104".
Art. 9-bis.
Atto di indirizzo e coordinamento
1. Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere integrato o
modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e
coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.