Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 5 marzo 1990
Norme per la sicurezza degli impianti.
Pubblicata sula G.U. n. 59 del 12 marzo 1990
Indice:
art. 1 Ambito di applicazione.
art. 2 Soggetti abilitati.
art. 3 Requisiti tecnico-professionali.
art. 4 Accertamento dei requisiti tecnico-professionali.
art. 5 Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
art. 6 Progettazione degli impianti.
art. 7 Installazione degli impianti.
art. 8 Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.
art. 9 Dichiarazione di conformità.
art. 10 Responsabilità del committente o del proprietario.
art. 11 Certificato di abitabilità e di agibilità.
art. 12 Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
art. 13 Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o
del certificato di collaudo
art. 14 Verifiche.
art. 15 Regolamento di attuazione.
art. 16 Sanzioni.
art. 17 Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
art. 18 Disposizioni transitorie.
art. 19 Entrata in vigore
Riferimenti esplicativi
Art. 1
Ambito di applicazione.
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici
adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione
da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e
di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi,
di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1,
lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad
altri usi.
Art. 2
Soggetti abilitati.
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte
nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnicoprofessionali,
di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3
Requisiti tecnico-professionali.
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al
settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore,
nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
Art. 4
Accertamento dei requisiti tecnico-professionali. Abrogato[ Rif. 1 ]
Art. 5
Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. - Abrogato [ Rif. 2 ]
Art. 6
Progettazione degli impianti.
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1,
lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte
di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla
costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui
progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
Art. 7
Installazione degli impianti.
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo
scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono
essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.[ Rif. 3 ]
Art. 8
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo
3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui
all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL
nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a
carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9
Dichiarazione di conformità.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo
7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri
di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
Art. 10
Responsabilità del committente o del proprietario.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
Art. 11
Certificato di abitabilità e di agibilità.
Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 12
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
Art. 13
Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di
collaudo.
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di
abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 14
Verifiche.
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della
relativa richiesta.
Art. 15
Regolamento di attuazione.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le
procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria
la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione
del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli
impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. abbrogato [ Rif. 4 ]
3. abbrogato [ Rif. 5 ]
Art. 16
Sanzioni.
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15,
una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione
delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle
norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 17
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in
contrasto con la presente legge.
Art. 18
Disposizioni transitorie.
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate
ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono
tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al
committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e
gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 9.
Art. 19
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Riferimenti esplicativi:
Rif. 1 - Il testo dell'art. 4, che è stato abrogato dall'art. 7 del DPR 18 aprile 1994, n. 392,
era:
"Art. 4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali. 1.L'accertamento dei requisiti
tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per
l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla
giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un
minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza
degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro
in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri
designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli
esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un
docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico
industriale di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto
ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 15."
Rif. 2 - Il testo dell'art. 5, che è stato abrogato dall'art. 7 del DPR 18 aprile 1994, n. 392,
era:
"Art. 5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. - 1. Hanno diritto ad
ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione
provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da
almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino
di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come
imprese installatrici o di manutenzione negli impianti di cui all'articolo 1."
Rif. 3 - Il termine è stato differito al 31 dicembre 1998 dall'art. 31 della legge 7 agosto
1997, n. 266.
Rif. 4 - Il testo del comma 2 dell'art. 15 che è stato abrogato dall'art. 7 del DPR 18 aprile
1994, n. 392, era:
"2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una
commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione
generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato,
e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti
delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due
rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas".
Rif. 5 - Il testo del comma 3 dell'art. 15 che è stato abrogato dall'art. 7 del DPR 18 aprile
1994, n. 392, era:
"3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi
sull'evoluzione tecnologica del comparto."
Commento:
La legge in commento viene qui analizzata per quanto concerne l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti.
In particolare, la norma ha definito con precisione, diversamente da quanto le disposizioni
previgenti consentivano di fare, quali soggetti possono essere preposti
all'installazione, quale professionalità e conoscenza tecnica devono possedere ed a
quali tipi di impianti si applica la legge.
Al di là degli aspetti strettamente tecnici, la principale innovazione introdotta consiste
nell'obbligo, da parte dell'impresa installatrice, al termine dei lavori, di rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. L'obbligo
relativo alla dichiarazione di conformità è pertanto escluso solo per la ordinaria
manutenzione.
A) Impianti a cui si applica la L. 46/90: produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia
elettrica; radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne; riscaldamento e climatizzazione;
idrosanitari e di trasporto, uso ed accumulo di acqua; trasporto ed utilizzazione gas;
sollevamento persone e cose (ascensori, montacarichi, scale mobili); protezione
antincendio.
N.B.: purché siano relativi ad edifici adibiti a civile abitazione (sono inclusi gli studi
professionali e le sedi di persone giuridiche private), ad eccezioni degli impianti elettrici per
cui la normativa deve essere applicata anche quando si tratti di immobili adibiti ad attività
produttive.
B) Soggetti abilitati all'installazione, trasformazione e ampliamento impianti:
imprese (anche individuali) regolarmente iscritte nel Registro Ditte o all'Albo Provinciale
Imprese Artigiane in possesso di specifici requisiti tecnico professionali.
C) Requisiti tecnico professionali: laurea in ingegneria; diploma di scuola secondaria
superiore con specializzazione nel settore, previo inserimento di almeno un anno
continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore; titolo od attestato conseguito
in base alla vigente legislazione, previo inserimento di almeno due anni consecutivi alla
diretta dipendenza di un'impresa del settore; prestazione lavorativa svolta alle dirette
dipendenze di un'impresa del settore del medesimo ramo per un periodo non inferiore a tre
anni, in qualità di operaio installatore.
La L. 46/90 ha inoltre introdotto dei precisi doveri che incombono anche ai proprietari
degli immobili o, comunque, ai committenti dei lavori in oggetto, pena l'irrogazione di
sanzioni amministrative.
Tali doveri possono così riassumersi:
dovere di affidare i lavori di install. manutenz. e ampl. impianti ad imprese abilitate (in caso
di inosservanza sanzione amministrativa da L. 100.000 a 500.000; per le altre inosservanze
sono previste sanzioni da L. 1.000.000 a 10.000.000);
obbligo di far redigere il progetto per impianti al di sopra dei limiti dimensionali previsti dalla
legge;
obbligo di farsi rilasciare la dichiarazione di conformità; obbligo di provvedere direttamente
o tramite terzi al corretto esercizio dell'impianto.
D) Dichiarazione di conformità : rilasciata dall'installatore, deve essere, a cura dello
stesso, inviata alla propria Camera di Commercio e depositata, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, al Comune che abbia già rilasciato il certificato di abitabilità: non
sono accettate dichiarazioni in fotocopia o non recanti la firma del responsabili in originale.
N.B.: nel caso di immobili locati, l'obbligo di adeguare gli impianti (il termine previsto dalla
legge vigente è giugno 1995) incombe al proprietario poiché tali interventi sono da
intendersi ricomprasi nella categoria riparazioni straordinarie (ne discenderà quindi la
facoltà per il proprietario di richiedere successivamente all'inquilino un'integrazione del
canone); la manutenzione degli impianti, invece, spetta al conduttore in quanto rientrante
nella manutenzione ordinaria
N.B.: alcuni impianti sono sottratti alla disciplina della L. 46/90.
Essi sono: gli impianti elettrici e a gas posti a monte del punto di consegna dell'energia
elettrica o del combustibile gassoso e quelli, ad eccezione dell'elettrico, adibiti ad unità
produttive, al commercio, ecc.