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Ultimo aggiornamento: luned�, 21 maggio 2012

 

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21/05/2012

Rinviati l'obbligo per le microimprese fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e l'applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e portuale.

 

 

E' stato nuovamente rinviato l'obbligo per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi, secondo le procedure standardizzate.

Tale obbligo era stabilito inizialmente a partire dal 1 Luglio 2012, data dopo la quale le autocertificazioni non potevano essere più valide e il datore di lavoro doveva obbligatoriamente elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche se l'Azienda occupa meno di 10 dipendenti. In seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 57 del 12/05/2012 l'obbligo e' slittato al  31/12/2012.

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2012 il Decreto legge 12 maggio 2012 n 57"Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese".

Il decreto in vigore dal momento della sua pubblicazione in G.U. e in procinto di essere comunicato alle Camere per la conversione in legge rinvia il termine ultimo per l'autocertificazione nella valutazione dei rischi delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori al 31 dicembre 2012. Rimanda inoltre l'applicazione delle norme previste dal Testo unico D.lgs 81/08 per quanto riguarda i settori ferroviario, marittimo e portuale.

In particolare, per quanto riguarda le imprese con dieci dipendenti o meno, il D.L. sopra citato testualmente cita: "Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, sono sostituite dalle seguentifino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all�articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".

 

 

 

 

 

06/04/2012 - Dal 1 Luglio 2012 scatta l'obbligo del D.V.R. per tutte le Aziende: STOP ALLE AUTOCERTIFICAZIONI

 

A partire dal 1 Luglio 2012 le autocertificazioni non saranno più valide e il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche se l'Azienda occupa meno di 10 dipendenti.

 

Per i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori e non esercitanti le attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche' g) vi è la facoltà di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi entro e non oltre il 30 Giugno 2012. Dopo tale data non sarà più possibile autocertificare la valutazione dei rischi, ai sensi  dell'art.29 del D.Lgs. n. 81/08, e pertanto i datori di lavoro saranno tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art.29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/08).
Va puntualizzato che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione del R.S.P.P. e del medico competente, per quest'ultimo nei casi previsti dall'art. 41. La valutazione e la redazione del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non possono essere delegati (art. 17, comma 1, lettera a).


La mancata redazione del DVR oltre il termine del 1 luglio 2012 viene considerata, ai fini sanzionatori, come una mancata valutazione dei rischi esistenti nell'azienda, pertanto in  tal caso si è soggetti, in caso di controllo da parte degli organi preposti, all'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09), ed in particolare:

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell'art. 29, comma 1)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'Art. 28 lettere: 
    b) misure di prevenzione e protezione e DPI
   c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
    d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità  
Ammenda da  2.000 a 4.000 €
3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'Art. 28 lettere: 
    a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
   f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
Ammenda da 1.000 a 2.000 €.

 

 

 

 

 

 

 
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